OBIETTO ALL’USO DELLE ARMI
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La legge sull’obiezione di coscienza
La normativa principale è:
Legge 8 luglio 1998 n. 230 – “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”
Questa legge stabilisce che chi rifiuta l’uso delle armi per motivi morali, religiosi o filosofici, può svolgere servizio civile sostitutivo invece del servizio militare.
Quindi, nel sistema originario della leva:
– servizio militare armato
– oppure servizio civile sostitutivo per obiettori.
La svolta del 2004: sospensione della leva
Poi è intervenuta:
Legge 23 agosto 2004 n. 226
Questa legge non ha abolito la leva, ma l’ha sospesa dal 1° gennaio 2005.
Conseguenze importanti:
– oggi non esiste più la chiamata obbligatoria;
– quindi l’obiezione di coscienza di fatto non si esercita più, perché non c’è leva;
– ma la leva potrebbe essere ripristinata in caso di guerra o grave crisi internazionale.
Il punto controverso del vuoto normativo
Qui nasce il problema giuridico discusso da molti esperti.
Se la leva venisse riattivata:
– la normativa sull’obiezione esiste, ma
– non è stata aggiornata rispetto al nuovo sistema militare (professionale e basato su mobilitazione).
Alcuni giuristi sostengono che:
– chi non ha già ottenuto lo status di obiettore prima della sospensione della leva potrebbe trovarsi senza una procedura chiara per dichiararlo in caso di mobilitazione;
– il rifiuto della chiamata alle armi senza riconoscimento legale sarebbe reato (renitenza o diserzione).
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par un toco de marmo i me manda in guera
nati de cani i xe pieni de schei
e mi e Luisa magnemo fasiòi
